Legge 15/2020: La promozione dei libri e libri di testo

LEGGE 13 febbraio 2020 – n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (GU n.63 del 10-3-2020) – Vigente al: 25/03/2020
Art. 8
2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n.
128, sono sostituiti dai seguenti:
«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità’ effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.
3 -bis . In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.
4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti»

In merito all’applicazione della Legge 15/2020 (di cui sopra è riportato il passaggio di interesse) è emerso che qualora vengano effettuate attività che prevedono la promozione di LIBRI e LIBRI DI TESTO, è necessario applicare quanto segue:

Possono essere effettuate delle attività promozionali (operazioni a premi o iniziative escluse) nelle quali vengono attribuiti buoni sull’acquisto di libri, a condizione che l’eventuale sconto sul prezzo di copertina già applicato sommato al valore del buono, NON superi il limiti indicati dall’art. 8 della L. 15/2020 (5% del prezzo di copertina per i libri e 15% del prezzo di copertina per i libri di testo).

Fino a che non verrà emanato un decreto attuativo o vengano date precise direttive dagli organi di competenza potrebbe essere necessario valutare, in via cautelativa, di escludere il cumulo dei punti sull’acquisto dei libri in tutti i casi di operazione a premi con contributo. Tale criticità, rilevata dalla Divisione Manifestazioni a Premi del MiSE, potrebbe essere applicata in quanto nella fattispecie dell’operazione a premi con contributo, ai sensi della circolare Ag.Entrate 32E “il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto” e tale “sconto di prezzo” potrebbe dover andare a concorrere alla definizione della percentuale massima di sconto prevista dalla L.15/2020.

Pertanto è necessario prestare molta attenzione a tutte le attività promozionali che coinvolgono i libri e libri di testo, tenendo conto di quanto indicato dalla L.15/2020, anche quando i libri sono coinvolti solo nel cumulo di punti per operazioni a premi con contributo.