La Corte di Cassazione ha sancito che la cauzione non può essere sanzione.

Approfondiamo una recentissima notizia molto importante per il comparto delle manifestazioni a premi: la Corte di Cassazione ha emanato un principio “storico” in materia di Concorsi a Premi, sancendo che la cauzione NON può essere una sanzione ma va utilizzata per risarcire il vincitore che non ha ricevuto il premio.

Il caso trattato parla di un fortunato partecipante ad un concorso che vince una Porche, ma il Promotore non la consegna ed il Ministero incamera la cauzione.
La Corte di Cassazione definisce per la prima volta, con un’ ordinanza del 3 Novembre 2020, che il vincitore dovrà essere liquidato attraverso la fideiussione prevista dalla norma e prestata dal Promotore a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, prima della partenza del concorso, a garanzia della corresponsione del montepremi.

Fino ad ora il MiSE ha incamerato le cauzioni in caso di mancata assegnazione dei premi, trattenendole quali “sanzioni”, ma con l’avvento di questa pronuncia, dopo due gradi di giudizio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico in una controversia in atto dal 2008, la Corte di Cassazione ribalta la questione.
Infatti accoglie il ricorso, cassando la sentenza, e rimanda alla Corte d’Appello in composizione diversa , affinché l’appello si adegui al principio di diritto indicato dalla Cassazione stessa.

In sostanza la Corte di Cassazione stabilisce per la prima volta che

“la prestazione della cauzione – che è coessenziale al rafforzamento di un’obbligazione ed è quindi, corrisposta, in favore del creditore – deve piuttosto intendersi a garanzia dell’effettivo soddisfacimento del vincitore del premio: non essendo possibile individuarlo (il vincitore) a priori, la cauzione stessa è versata al Ministero, ma con una specifica destinazione, che – vale bene ripeterlo – è quella di garantire la corresponsione del premio”

Pertanto la cauzione non dovrà avere funzione di tutela della pubblica fede, ne tantomeno lo scopo di sanzionare il promotore con il suo incameramento; del resto, come viene indicato nell’ordinanza stessa, le sanzioni a carico dei Promotori di concorsi sono autonomamente disciplinate nel DPR 430/2001 e le decisioni nei precedenti gradi di giudizio erano basate su precedente della Cassazione Sezioni Unite del 1981 (n. 2600 del 29/04/81) che faceva riferimento alla normativa precedente a quella attuale, introdotta nel 2002.

Con questo principio finalmente potrebbe essere messa la parola fine a questa annosa questione.

In Pragmatica Plus siamo sempre aggiornati sull’evoluzione dell’articolata materia che regola il nostro operato, non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata.