contributo nelle operazioni a premi

DPR 430/2001 Art. 3 comma 2

Corretta modalità di definizione del contributo nelle operazioni a premi.

Grazie all’attivazione dei controlli sulle operazioni a premi da parte del Ministero, da Gennaio 2018, si sono andati delineando una serie di orientamenti interpretativi in un ambito che prima non era controllato, e nel quale la maggior parte di operatori del settore e promotori si guardavano bene dal richiedere interpretazioni al Ministero che avrebbero sortito il solo effetto di limitare l’azione promozionale.

Fra le varie indicazioni emerse in fase di controllo, la più attesa e controversa, che è finalmente stata chiarita, consiste nella corretta modalità di definizione del contributo nelle operazioni a premi.

L’aspetto da chiarire era quanto definito nel DPR 430/2001 Art. 3 comma 2:
“Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.”

Se nel confronto, per il costo del prodotto o servizio da prendere a riferimento non vi è mai stato alcun dubbio visto che è specificato debba essere IVA esclusa, il dubbio rimaneva in merito al fatto che il 75% del costo di acquisto IVA esclusa definisse il contributo massimo richiedibile IVA esclusa o IVA compresa.

Ebbene il Ministero ha ufficializzato la corretta modalità di determinazione del contributo nelle operazioni a premi, indicando che il valore del contributo IVA ESCLUSA da richiedere al cliente vada definito entro il 75% del costo del premio indicato nella fattura di acquisto IVA Esclusa.

Per chiarire con un esempio: a fronte di un costo premio indicato in fattura equivalente ad € 100,00 IVA esclusa il valore del contributo potrà essere definito ad € 74,99 IVA esclusa – € 91,49 IVA compresa.